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Diritto Penale

CAUSA ESCLUSIONE PUNIBILITÀ - 131 bis c.p. - Cass. Pen., Sez V, 10 GENNAIO 2020, n. 660

MASSIMA “ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non rileva la condotta "post delictum"”


IL CASO Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona ricorreva per l'annullamento della sentenza con cui il Tribunale di Macerata aveva assolto l’imputato, per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., dal reato di lesioni personali allo stesso ascritte. Questi, nel dare una spinta alla moglie, ne provocava la caduta, a seguito della quale quest’ultima riportava la "frattura dello zigomo sinistro e della parete laterale del seno mascellare sinistro", con una prognosi di guarigione di 30 giorni. Nelle motivazioni della sentenza, valore precipuo ai fini della configurabilità della particolare tenuità del fatto è stato riconosciuto al comportamento assunto dall’imputato a seguito della spinta impressa e della conseguente caduta provocata, consistito nell’aver tempestivamente portato la moglie al pronto soccorso.


LA QUESTIONE Con la sentenza in esame la Cassazione interviene per chiarire se, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, rilevi o meno la condotta post-delictum dell’imputato. Per far ciò il Giudice di legittimità affianca ad un’analisi della lettera della norma il richiamo ad altre due pronunce, nello specifico la sentenza Tushaj delle Sez. Un., n. 13681/2016 in tema di canone di giudizio sulla tenuità offensiva della condotta antigiuridica, e la sentenza n. 893/2016 della III sez della Cassazione Penale.


LA SOLUZIONE Nel cassare la sentenza di assoluzione pronunciata dal Tribunale di Macerata, il giudice estensore, facendo menzione dell’insegnamento già fornito dalla sentenza n. 893/2016 esclude che ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto rilevi la condotta post delictum dell’agente. L’art. 131 bis c.p. , infatti, prescrive che la valutazione dell’esiguità del danno o del pericolo, e quindi della gravità in concreto del reato, vada fatta ai sensi del solo comma 1 dell’art. 133 c.p. e non anche del comma 2, in forza del quale, tra gli elementi di cui il giudicante deve tener conto ai fini della considerazione della capacità di delinquere del reo, rientra anche la condotta contemporanea o susseguente al reato. Dovendosi dunque il giudice basare, ai fini della configurabilità della particolare tenuità del fatto, sulle modalità della condotta, nonché sul livello di esiguità del danno e dovendo egli, dunque, esprimere un giudizio sulla tenuità offensiva della condotta antigiuridica, in ossequio a quanto già chiarito dalla sentenza Tushaj, occorre considerare tutte le peculiarità della fattispecie concreta, al fine di valutare il maggiore o minor grado di aggressione del bene giuridico protetto e dunque il livello di significatività della condotta antigiuridica e, in ragione di ciò, la meritevolezza o meno della sua punizione. Nel caso in esame il giudice di merito non ha fatto buon governo di tali criteri di valutazione, non avendo egli tenuto nel debito conto l’entità dell’aggressione al bene giuridico tutelato, nonché l’entità del danno sofferto, che estrinsecandosi in delle fratture facciali con conseguente prognosi di 30 giorni non poteva che dar luogo ad una sentenza di condanna.

Segnalazione a cura di Fabio Casaburi

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