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Diritto Penale

Cass. Pen., Sez. VI, Ordinanza, 17 gennaio 2020, n. 1825

QUESITO ALLE SEZIONI UNITE “se l’ipotesi di cui all’art. 384 c.p., comma 1, sia applicabile al convivente more uxorio”.


IL CASO Con sentenza del 14.5.2019 la Corte di Appello di Cagliari ha confermato la decisione con la quale l’imputata F. è stata condannata per il reato di cui all’art. 378 cod. pen. per aver aiutato T. a eludere le investigazioni dell'Autorità, dichiarando falsamente di essere alla guida di un autoveicolo (coinvolto in una collisione con feriti ai quali peraltro non é stata prestata assistenza) alla cui guida in realtà si trovava T., privo di patente. Avverso la sentenza propone ricorso per Cassazione l’imputata che con atto del difensore deduce, tra l’altro, inosservanza dell’art. 384 cod. pen. per mancato riconoscimento dell’esistenza di un rapporto more uxorio tra i predetti coimputati, nonostante le allegazioni documentassero la loro coabitazione. La sesta sezione della Corte, riconosciuta la presenza di due opposti orientamenti, circa la possibilità di applicare la causa scriminante o scusante di cui all’art. 384 cod. pen., comma 1, al convivente more uxorio, rimette la questione alle Sezioni Unite, formulando la seguente questione di diritto: “se l’ipotesi di cui all’art. 384 c.p., comma 1, sia applicabile al convivente more uxorio”.


NORMATIVA DI RIFERIMENTO Articolo 378 comma 1 cod. pen. “Favoreggiamento personale” Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell’Autorità […] è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Articolo 384 comma 1 cod. pen. “Casi di non punibilità” Nei casi previsti dagli articoli […] 378 (favoreggiamento personale), non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sè medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà e nell’onore.

Articolo 307 comma 4 cod. pen. “Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata” Agli effetti della legge penale, s'intendono per prossimi congiunti […] il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso […]


LA QUESTIONE Dalla lettura delle disposizioni codicistiche si può rilevare che - risponde del reato di favoreggiamento personale, chi aiuta taluno a eludere le investigazioni - di tale reato non risponde (causa di non punibilità) chi ha agito perché costretto dalla necessità di salvare un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà e nell’onore e - per prossimo congiunto si intende, per quel che ci riguarda, il coniuge e la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso.

L’assenza di un dato letterale che ricomprenda espressamente nella nozione di prossimo congiunto il convivente di fatto, ha dato la stura ad un contrasto giurisprudenziale.

Secondo un primo orientamento prevalente, questa causa di non punibilità, operante per il coniuge e per la parte dell’unione civile, ai sensi del combinato disposto dell’art. 384 c.p., comma 1, e art. 307 c.p., comma 4, non può essere applicata al convivente 'more uxorio', resosi responsabile di favoreggiamento personale nei confronti dell’altro convivente, non essendo stato incluso nella nozione di prossimi congiunti di cui al 307 comma 4 cod. pen. Non ci sarebbe contrasto con il principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost. essendo presenti ragioni costituzionali che giustificano un differente trattamento normativo (Sez. 6 n. 35967 del 28/09/2006). Il rapporto di coniugio è tutelato espressamente nell’art. 29 Cost., mentre il rapporto di fatto trova tutela nell’art. 2 Cost. quale diritto inviolabile dell’uomo nelle formazioni sociali. Questa diversa copertura costituzionale giustifica il diverso trattamento giuridico (Corte Cost. n. 140 del 2009).

Al contrario, un secondo orientamento più recente (Sez. 2, n. 34147 del 30/04/2015) sostiene che in tema di favoreggiamento personale, la causa di non punibilità prevista dall’art. 384 c.p., comma 1, in favore del coniuge opera anche in favore del convivente 'more uxorio’. La giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo, considera la famiglia in senso dinamico, come una formazione sociale in perenne divenire, e non come un istituto statico ed immutabile. Si deve optare per un’interpretazione 'in bonam partem' che parifica, sul piano penale, la convivenza 'more uxorio' alla famiglia fondata sul matrimonio (Sez. 6 n. 11476 del 19/09/2018).

La dottrina aderendo al primo orientamento, osserva che il dato letterale è chiaro e non può estendersi l’interpretazione della nozione di prossimo congiunto sino a ricomprendervi il convivente more uxorio, se non violando le regole generali dell’interpretazione, trattandosi di norma eccezionale e tassativa. In secondo luogo il legislatore delegato del 2017 (D.Lgs. n. 6 del 2017) intervenendo sulla nozione di prossimi congiunti, conformemente alle direttive della legge delega, ha ricompreso nella nozione solo i soggetti uniti civilmente e non anche i conviventi di fatto. Si tratta di una scelta ben precisa e non di una svista involontaria.


Segnalazione a cura di Benedetta Mauro



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