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Diritto Penale

BANCAROTTA FRAUDOLENTA SEMPLICE - Cass. Pen., Sez. V, sent. 5 ottobre 2020, n. 27566

LA MASSIMA

“La bancarotta semplice e quella fraudolenta documentale si distinguono in relazione al diverso atteggiarsi dell'elemento soggettivo, che, ai fini dell'integrazione della bancarotta semplice ex art. 217, secondo comma, r.d. n. 267 del 1942, può essere indifferentemente costituito dal dolo o dalla colpa, ravvisabili quando l'agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture contabili, mentre per la bancarotta fraudolenta documentale, ex art. 216, primo comma, n. 2), r.d. citato, l'elemento psicologico deve essere individuato esclusivamente nel dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà dell'irregolare tenuta delle scritture, con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore”.


IL CASO

La Corte di appello ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado che aveva affermato la penale responsabilità dell’imputato per i delitti di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale commessi in qualità di amministratore unico di una s.r.l..

La rea condotta si era tradotta non solo nell’omissione della tenuta delle scritture contabili, al fine di non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, ma anche nel trasferimento a terzi di numerosi veicoli a un prezzo assai inferiore al loro valore.

Tali reati sono stati unificati ai sensi dell'art. 219, primo comma, n. 1, r.d. n. 267 del 1942, in un unico delitto di bancarotta fraudolenta aggravato.

Avverso la decisione di secondo grado, la difesa ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo tre motivi dei quali rileva in questa sede la doglianza circa l’omessa riqualificazione del delitto di bancarotta documentale quale bancarotta semplice.


LA QUESTIONE

La sentenza in commento pone l’accento sulla differenza tra bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta semplice documentale.

Quanto alla fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale di cui all’art. 216, co. 1, n. 2 L.F. (R.D. n. 267/1942), l’elemento oggettivo sulla violazione dei documenti contabili può suddividersi in due tipologie di condotta.

La prima fa riferimento ai comportamenti di sottrazione (rimozione dei documenti contabili dai luoghi di loro abituale conservazione così da renderli inaccessibili), distruzione (materiale soppressione della documentazione o sua manomissione tale da renderla indecifrabile), falsificazione (alterazione del contenuto in termini ideologici e materiali).

La seconda modalità di condotta è generica e a forma libera, consistendo nella tenuta delle scritture contabili in modo da non consentire la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.

L’elemento soggettivo va distinto in ragione delle due categorie di condotta. Viene in rilievo il dolo specifico per la prima tipologia, concretizzandosi nella finalità di procurare a sé o ad altri un profitto ingiusto o di recare pregiudizio ai creditori; al contrario, basta il dolo generico per la tenuta della contabilità in guisa da impedire la redazione della situazione imprenditoriale.

Per quanto attiene alla bancarotta semplice documentale, disciplinata dall’art. 217 L.F., essa contempla essenzialmente le ipotesi di violazione o imperfetta osservanza degli obblighi contabili.

Rilevano nello specifico: l’omessa tenuta della contabilità (mancanza della documentazione o, nel caso di documenti esistenti, assenza di contenuto richiesto dalla legge); l’irregolarità della contabilità (mancato rispetto di prescrizioni formali che garantiscano autenticità, intelligibilità, impossibilità alla manomissione); infine, l’incompletezza della contabilità (mancata annotazione di importanti fatti aziendali).

Quanto all’elemento soggettivo, sono ammessi sia la colpa sia il dolo dell’agente.

Fermo quanto suesposto, giova evidenziare i profili difformi fra le due fattispecie di bancarotta documentale, semplice e fraudolenta.

Innanzitutto, l’oggetto materiale del reato di bancarotta semplice documentale è dato dai libri e dalle scritture contabili prescritti dalla legge, ossia dalla normativa civilistica di cui all’art. 2214 c.c. (“Libri obbligatori e altre scritture contabili”) e non da altre fonti. Nella bancarotta fraudolenta documentale, invece, l’oggetto materiale è rappresentato sia dai libri (libro giornale e libri inventari) sia dalle scritture contabili obbligatorie, in senso assoluto e relativo, sia dalle scritture meramente facoltative se necessarie a stilare una completa situazione d’impresa in termini patrimoniali ed economici.

In seconda battuta, è opportuno precisare che la bancarotta fraudolenta documentale si articola in pre e post-fallimentare a seconda del momento in cui interviene la condotta rispetto alla dichiarazione di fallimento. Contrariamente, il legislatore prevede per la bancarotta semplice documentale soltanto la versione pre-fallimentare.

In ultimo, occorre puntualizzare che nella bancarotta semplice documentale l’elemento soggettivo può essere costituito dal dolo o dalla colpa, a differenza della bancarotta fraudolenta documentale in cui emerge esclusivamente il dolo generico per quanto concerne la tenuta contabile volta a impossibilitare la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.


LA SOLUZIONE

La V Sezione della Suprema Corte dichiara inammissibile il ricorso.

La decisione di legittimità conviene con quanto già precedentemente osservato dalla Corte di appello, secondo cui nel caso di specie non può trovare riscontro la riqualificazione in bancarotta semplice documentale di cui all’art. 217 r.d. n. 267 del 1942 per due ordini di ragioni: in primo luogo, l’irregolare tenuta delle scritture contabili non ha investito solo le scritture contemplate dall’art. 2214 cod. civ., ma anche ogni altra scrittura imposta da diverse disposizioni di legge; in secondo luogo, l’imprenditore ricorrente, con la sua condotta, mirava a impedire agli organi fallimentari la ricostruzione della situazione economica della società.

Pertanto, trova applicazione la disciplina della bancarotta fraudolenta documentale ex art. 216, co. 1, n. 2 L.F., il cui elemento psicologico va individuato unicamente nel dolo generico, id est nella coscienza e volontà dell’irregolare tenuta delle scritture, con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore.


Segnalazione a cura di Vincenza Urbano



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