LA MASSIMA
La condotta di occultamento delle scritture contabili deve essere sostenuta dal dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori. Si colora l'elemento soggettivo del reato qualora la condotta di omessa tenuta dei libri contabili venga contestata a titolo di bancarotta fraudolenta, anziché di bancarotta semplice.
IL CASO
Con la pronuncia impugnata la Corte di appello di Bari confermava la condanna dell’imputato per il reato di bancarotta fraudolenta documentale ascrittogli nella qualità di amministratore unico della società alpha, fallita nel 2009.
Seguiva ricorso per Cassazione con i cui primi due motivi il ricorrente denunciava violazione di legge e vizio di motivazione in punto di elemento soggettivo del reato.
In particolare, le censure mosse dal ricorrente insistevano sul dato che la decisione impugnata aveva ritenuto sufficiente, per la fattispecie a dolo specifico, il dolo generico – individuato nella volontà di impedire la ricostruzione del patrimonio e della movimentazione degli affari della società – ancorando a tale erroneo presupposto il giudizio di colpevolezza.
Con il terzo e il quarto motivo, infine, il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta responsabilità dell'imputato per il reato in contestazione.
Segnatamente, per la difesa l'imputato era stato ritenuto colpevole soltanto in ragione della carica rivestita - in forza di una sorta di responsabilità oggettiva confliggente con il principio costituzionale di colpevolezza - trascurandosi che le scritture contabili erano di fatto rimaste in mano al padre dell’imputato.
LA QUESTIONE
La questione sottesa alla sentenza in rassegna investe l’autonoma qualificazione delle due condotte di bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma 1, n. 2 legge fall. e, in particolare, la necessaria sussistenza del dolo specifico ai fini dell’integrazione della fattispecie di sottrazione o distruzione (cui è parificata l'omessa tenuta) dei libri e delle altre scritture contabili.
LA SOLUZIONE
La Suprema Corte ha ritenuto fondato il primo dei motivi di ricorso ed assorbiti i successivi.
In particolare, con la pronuncia in epigrafe i giudici di legittimità hanno preliminarmente chiarito che la bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma 1, n. 2 legge fall. prevede due fattispecie alternative: quella di sottrazione o distruzione (cui è parificata l'omessa tenuta) dei libri e delle altre scritture contabili, che richiede il dolo specifico, e quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita che, diversamente dalla prima ipotesi, presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dagli organi fallimentari e richiede il dolo generico.
Nel caso de quo, con il capo di imputazione, erano state alternativamente contestate la mancata consegna e la sottrazione delle scritture contabili ovvero la tenuta delle medesime in guisa tale da non consentire la ricostruzione del volume d'affari e del patrimonio della fallita.
I giudici del merito — in ragione dell'omessa consegna delle scritture contabili e del mancato reperimento delle stesse da parte del curatore del fallimento — avevano poi ritenuto consumata solo la prima delle due fattispecie prospettate dal P.M., la cui autonomia in seno all'art. 216 comma I n. 2 legge fall. è del resto pacifica.
Ebbene, nella pronuncia in commento, la Corte precisa che siffatta autonomia deve essere intesa come vera e propria alternatività, ragion per cui qualora venga contestata la fisica sottrazione delle scritture contabili alla disponibilità degli organi fallimentari (anche eventualmente nella forma della loro omessa tenuta), non può essere addebitata all'agente anche la fraudolenta tenuta delle medesime.
Diversamente, precisano gli Ermellini, la Corte di appello, non cogliendo la struttura di norma mista alternativa della disposizione summenzionata, ha operato una "fusione" tra le due fattispecie previste dalla medesima, trasformando la seconda in una sorta di evento della condotta oggetto della prima, ma, ciò che più rileva alla luce dei motivi di ricorso, sostituendo il dolo generico richiesto per la sussistenza dell'una a quello specifico invece necessario al perfezionamento dell'altra.
Orbene, rilevando la fondatezza delle doglianze della parte ricorrente, la Suprema Corte ha utilmente puntualizzato che la condotta di occultamento delle scritture contabili deve essere sostenuta dal dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori e che allo stesso modo si colora l'elemento soggettivo del reato qualora la condotta di omessa tenuta dei libri contabili venga contestata a titolo di bancarotta fraudolenta, anziché di bancarotta semplice.
Segnalazione a cura di Ilaria Circosta
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