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Diritto Penale

BANCAROTTA - ELEMENTO SOGG - Cass. V Sez. 3 febbraio 2021, n. 4313

LA MASSIMA

“Il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale è sostenuto dal mero dolo generico, il quale prescinde dall'intenzione di pregiudicare il ceto creditorio, mentre quello di bancarotta preferenziale presuppone sì un dolo specifico, ma consistente nel favorire un creditore con contestuale accettazione della mera eventualità di recare danno agli altri”.

“Il reato di bancarotta semplice documentale per omessa tenuta della contabilità è ascrivibile anche a titolo di mera colpa ed a tutti coloro che assumono la gestione societaria, a meno che non risulti una specifica delega in favore di uno solo di essi e il fatto non sia imputabile a titolo di omesso controllo sull'operato degli altri amministratori”.


IL CASO

Gli imputati impugnano con autonomi ricorsi articolati rispettivamente in sei e cinque motivi la sentenza della Corte d’Appello che li vedeva condannati per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale, bancarotta preferenziale e bancarotta semplice documentale commessi nella loro qualità di amministratori di Società a r.l. poi fallita.


LA QUESTIONE

Un motivo di ricorso attiene alla questione dell’elemento soggettivo sotteso ai contestati reati di bancarotta fraudolenta non documentale: secondo la tesi prospettata dal primo ricorrente, i giudici del merito non avrebbero considerato che per la loro integrazione è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, profilo sul quale la sentenza avrebbe omesso di motivare.

L’altra doglianza è lamentata da entrambi i ricorrenti e concerne l’elemento soggettivo sotteso al reato di bancarotta semplice documentale per omessa tenuta della contabilità: la Corte di merito avrebbe attribuito il reato esclusivamente in ragione della qualifica rivestita dagli imputati.


LA SOLUZIONE

Con riferimento alla prima questione, la Corte di Cassazione dichiara l’obiezione manifestamente infondata e precisa innanzitutto che, per consolidato orientamento, il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale è sostenuto dal mero dolo generico, che prescinde dall'intenzione di pregiudicare la compagine creditoria.

Richiamando le S.U. n. 22474/2016, la Corte ne fa implicitamente proprie le motivazioni laddove in tema di bancarotta distrattiva si afferma che affinché sussista il dolo generico non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell’impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni.

Quanto al reato di bancarotta preferenziale, la sentenza afferma che il dolo specifico presupposto consiste in realtà nel favorire un creditore con la contestuale accettazione della mera eventualità di recare danno agli altri: nel testo viene citata Cass. n. 54465/2018, la quale sul punto fa espresso richiamo allo schema del dolo eventuale.

La pronuncia in segnalazione precisa poi che laddove i giudici del merito abbiano ravvisato in capo all’agente anche il fine di recare pregiudizio ai creditori, ciò sarebbe del tutto ininfluente: si tratta di elemento attinente piuttosto all'individuazione del movente, irrilevante a fronte dell'accertamento delle condotte distrattive e preferenziali e della loro volontarietà.

Anche con riferimento alla seconda questione, la Corte dichiara la manifesta infondatezza delle censure formulate. Il reato di bancarotta semplice documentale per omessa tenuta della contabilità è infatti ascrivibile anche a titolo di mera colpa e a tutti coloro che assumono la gestione societaria, salva delega in favore di uno di essi e fatto imputabile a titolo di omesso controllo sull'operato degli altri amministratori.

Viene precisata l’irrilevanza del fatto che altri componenti del C.d.A. non siano stati incriminati per il suddetto reato, posto che tale eventuale omissione non fa venir meno la responsabilità di quelli nei confronti dei quali l'azione penale è stata invece esercitata.

Inoltre, nel caso di specie, un imputato ha rivestito la qualifica di Presidente del C.d.A. fino alla dichiarazione di fallimento ed è dunque rimasto vincolato al controllo sulla tenuta regolare della contabilità, dovendo risponderne quantomeno per negligenza per essersene disinteressato.


Segnalazione a cura di Elena B




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