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Diritto Penale

ATTI PERSECUTORI - STRUTTURA DEL REATO - Cass. Sez. V, 14 gennaio 2021, sentenza n.1541

LA MASSIMA

“Il delitto di cui all’art. 612-bis c.p. si configura solo qualora le condotte molestatrici siano idonee causare uno degli eventi alternativi previsti dalla norma: un evento di "danno", consistente nell’alterazione delle proprie abitudini di vita o in un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero (appunto alternativamente) un evento di "pericolo", consistente nel fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva. Pertanto, anche in sede cautelare non è sufficiente l’accertamento di un quadro indiziario relativo alla sussistenza di reiterati atti molesti, ma occorre altresì valutare gli elementi (indiziari) sintomatici di un nesso causale tra la condotta e almeno uno degli eventi indicati dalla norma incriminatrice”.


IL CASO

Il Tribunale del Riesame ha disposto l'applicazione della misura cautelare di cui all'art. 282 ter c.p.p. per il reato di atti persecutori ex art. 612 bis c.p., accogliendo l'appello proposto dal Procuratore della Repubblica avverso il provvedimento di rigetto del Giudice per le indagini preliminari.

Nel caso di specie, l'indagato, inquilino nella stessa unità abitativa condominiale della persona offesa e della sua famiglia, aveva posto in essere singole condotte di molestia nei confronti della vittima e dei suoi congiunti, ravvisabili nella manomissione dell'impianto idrico servente l'appartamento del fratello della persona offesa, tanto da precluderne la fornitura; nel posizionamento di telecamere rivolte all'ingresso dell'abitazione della persona offesa, e in immissioni sonore oltre la soglia della normale tollerabilità al fine di disturbare le attività di studio del figlio della persona offesa.

Il Tribunale, avendo ritenuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, la sussumibilità delle condotte citate nel perimetro applicativo dell'art. 612 bis c.p. e la persistenza di esigenze cautelari, aveva disposto con ordinanza la misura ex art. 282 ter c.p.p., prescrivendo il divieto di avvicinamento dell'indagato all'abitazione di parte offesa, ovvero alle sue adiacenze e pertinenze, ivi compreso il sito del contatore idrico manomesso.


LA QUESTIONE

Avverso la predetta ordinanza, la difesa dell'indagato ha proposto ricorso, articolato in quattro motivi di doglianza, uno dei quali relativo alla qualificazione giuridica del fatto contestato.

In particolare, la difesa ha ritenuto che i fatti contestati fossero estranei al perimetro applicativo dell'art. 612 bis c.p., dovendosi sussumere nella diversa fattispecie ex art. 392 c.p., in quanto era pendente tra le parti un giudizio relativo all'accertamento dell'occupazione abusiva dell'immobile ad opera della persona offesa.


LA SOLUZIONE

La Suprema Corte ha accolto il ricorso della difesa, annullando l'ordinanza impugnata, in relazione ai soli profili cautelari, rigettando il predetto motivo di ricorso.

In particolare, i giudici di legittimità hanno sottolineato che ciò che rileva ai fini del perfezionamento del reato in questione non è l'inserimento delle condotte, sebbene moleste, nella sequenza causale che ha determinato l'evento, bensì l'effettiva idoenità a cagionare alternativamente o l'evento di danno, e quindi l' alterazione delle abitudini di vita della persona offesa, o l'evento di pericolo, ovvero il fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto.

In sede cautelare, non è stato ritenuto sufficiente l'accertamento di un quadro indiziario relativo alla sussistenza dei diversi fatti molesti, considerando imprescindibile la verifica di elementi indiziari sintomatici di un nesso causale tra la condotta contestata e uno degli eventi prescritti dalla norma.

La Corte ha invece ritenuto infondato il motivo di ricorso relativo all'errore della qualificazione giuridica del fatto, inquadrato dalla difesa nel diverso delitto ex art. 392 c.p., sostenendo l'ammissibilità di un concorso tra le due fattispecie, laddove riscontrabile tale ulteriore fattispecie.


Segnalazione a cura di Rossella Como




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