LA MASSIMA
“Il divieto di bis in idem previsto dall’art. 649 cod. proc. pen. non opera, per diversità del fatto, nel caso in cui un soggetto faccia parte, anche in coincidenza temporale, di due diverse associazioni criminose”.
IL CASO
Nel caso in esame la Corte di Appello riformava parzialmente la pronuncia di primo grado, emessa a seguito di giudizio abbreviato, assolvendo taluni imputati da alcuni reati e, a modifica della prima decisione di assoluzione, condannando altri imputati in relazione al reato di cui all’art. 416 bis.
Confermava, per il resto, la prima statuizione di condanna in per i reati di cui agli artt. 416 bis, artt. 73, 74 DPR 309/90, art. 379 c.p., art. 642 c.p.
Avverso la pronuncia della corte territoriale, tra gli altri, proponevano ricorso per cassazione, affidandosi a una pluralità di motivi, due imputati ritenuti partecipi dell’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti ex art. 74 DPR 309/90.
In particolare, i ricorrenti – si legge – lamentavano violazione di legge, in relazione all’art. 649 c.p.p., e vizio di motivazione, per contraddittorietà e illogicità, per avere il giudice della decisione impugnata disatteso l’eccezione difensiva che aveva prospettato una violazione del principio del ne bis in idem, essendo già stati gli imputati giudicati e assolti in altro processo per gli stessi fatti di reato, in quanto le due contestazioni riguardavano associazioni per delinquere che avrebbero operato nel medesimo contesto temporale, nello stesso territorio e con soggetti, almeno in parte, coincidenti.
LA QUESTIONE.
La questione sottoposta alla Suprema Core di Cassazione attiene al vaglio della operatività del principio del divieto di doppio giudizio in relazione ai reati associativi.
Come è noto, l’art. 649 c.p.p., posto a tutela del soggetto già prosciolto o condannato con decisione divenuta irrevocabile, impedisce la reiterazione a suo carico di procedimenti concernenti i medesimi fatti.
La valutazione in ordine alla medesimezza dei fatti oggetto di contestazioni successive, tuttavia, è complicata dalla natura propria dei reati associativi, nei quali, il predeterminato programma delinquenziale è suscettibile di concretizzazione per il tramite della commissione, anche all’interno di ambiti territoriali e contesti temporali tra loro distanti, di una pluralità di reati.
LA SOLUZIONE
La Cassazione ha ritenuto infondato il motivo di ricorso, in quanto costituisce consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale “il divieto di bis in idem previsto dall’art. 649 c.p.p. non opera, per diversità del fatto, nel caso in cui un soggetto faccia parte, anche in coincidenza temporale, di due diverse associazioni criminose”.
Da tanto, deriva, in tema di reati associativi, un obbligo di motivazione rafforzata da parte del giudice che si trovi a dover escludere l’operatività del divieto del doppio giudizio, poiché al fine di controllare il rispetto del principio, anche in rapporto alla commissione dei reati scopo, “occorre verificare in concreto i segmenti di condotta presi in esame dalle singole sentenze passate in giudicato, nel senso che tale principio risulta violato solo ove vi sia sovrapposizione tra le medesime condotte oggetto di giudicato”.
Così tracciate le coordinate ermeneutiche, gli Ermellini hanno confermato, sul punto, la sentenza impugnata, ritenendo che la Corte di Appello abbia correttamente ritenuto che “non fosse di ostacolo la circostanza che i due prevenuti fossero stati mandati assolti, con sentenza divenuta irrevocabile, per la partecipazione ad altra associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti” operante in un territorio e in un arco temporale parzialmente convergenti con quelli oggetto del giudizio pendente.
Infatti, la verifica concreta ha consentito di accertare che si trattava di sodalizi aventi ad oggetto un “differente programma delittuoso”, al quale avevano aderito soggetti in gran parte diversi, che aveva operato in un periodo precedente a quello in cui era stato costituito il nuovo gruppo organizzato, del quale erano entrati a far parte i due ricorrenti assieme solo ad alcuni dei componenti dell’altra associazione e che aveva, infine, cominciato ad operare, solo più tardi, in zone, almeno in parte, distinte.
Segnalazione a cura di Luca Zingariello
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