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Diritto Penale

ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - RIFIUTI - Cass. III Sez. 7 settembre 2021, n. 33087

LA MASSIMA

“È certamente configurabile il concorso tra i reati di associazione per delinquere e di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, in quanto tra le rispettive fattispecie non sussiste un rapporto di specialità, trattandosi di reati che presentano oggettività giuridiche ed elementi costitutivi diversi, caratterizzandosi il primo per una organizzazione anche minima di uomini e mezzi funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti in modo da turbare l’ordine pubblico, e il secondo per l’allestimento di mezzi e attività continuative e per il compimento di più operazioni finalizzate alla gestione abusiva di rifiuti così da esporre a pericolo la pubblica incolumità e la tutela dell’ambiente”


IL CASO

Il Tribunale ha rigettato l’istanza di riesame proposta dall’indagato avverso il provvedimento applicativo della misura cautelare degli arresti domiciliari per i delitti di cui agli artt. 416 e 452 quaterdecies c.p. Avverso l’ordinanza di rigetto viene proposto ricorso per Cassazione deducendo, tra gli altri motivi, che il Tribunale, nel riconoscere la gravità indiziaria in relazione al delitto associativo, avrebbe erroneamente considerato differenti e autonomi i presupposti e gli elementi costitutivi di quest’ultimo rispetto al reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, con conseguente sovrapposizione delle fattispecie.


LA QUESTIONE

La questione riguarda il concorso apparente di norme tra il delitto di associazione per delinquere e quello di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti. Entrambe le fattispecie individuano, infatti, quale elemento costitutivo la predisposizione di un’organizzazione stabile e continuativa di uomini e mezzi per la commissione di una pluralità di delitti, con la precisazione che nell’ipotesi di cui all’art. 452 quaterdecies c.p. questi devono necessariamente concernere il traffico illecito di rifiuti. Cosicché, secondo il ricorrente, le due fattispecie delittuose si porrebbero in rapporto di genere a specie, rappresentando l’art. 452 quaterdecies c.p. un’ipotesi speciale, e quindi prevalente, rispetto al delitto di associazione per delinquere.


LA SOLUZIONE

La Corte ha chiarito che le fattispecie in parola, seppure astrattamente sovrapponibili sul piano fattuale, giuridicamente costituiscono due ipotesi di reato distinte e completamente autonome. Da una parte, per la configurabilità del delitto di associazione per delinquere è necessaria un’organizzazione strutturale di uomini e mezzi, anche minima, finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di reati e caratterizzata dall’ulteriore requisito della consapevolezza e volontà di ogni associato di far parte del sodalizio e di contribuire a realizzare il programma criminoso. Diversamente, l’art. 452 quaterdecies c.p. costituisce un reato abituale che presuppone la sussistenza di una stabile organizzazione di uomini e mezzi e la realizzazione di più comportamenti, non occasionali, finalizzati ad una continuativa gestione illecita di rifiuti. Ciò che differenzia le fattispecie in esame è il fatto che il delitto di cui all’art. 416 c.p. si realizza a prescindere dalla commissione del singolo reato fine, attribuendo rilevanza alla stabilità e permanenza del vincolo associativo in un’ottica di tutela dell’ordine pubblico. Diversamente, l’art. 452 quaterdecies c.p. si configura unicamente con il compimento delle attività illecite richiamate idonee a porre in pericolo la pubblica incolumità e la tutela dell’ambiente.


Segnalazione a cura di Alessandra Manca Bitti





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