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Diritto Penale

ASSOCIAZIONE MAFIOSA - AGGRAVANTE ASSOCIAZIONE ARMATA - Cass. VI Sez. 30 ottobre 2020, n. 30222

LA MASSIMA

“L'aggravante agevolatrice dell'attività mafiosa prevista dall'art. 416-bis, comma 1 c.p. abbisogna, prima ancora della verifica in capo agli agenti del coefficiente psicologico, della individuazione, sul piano materiale, di criteri che consentano di ravvisare il rapporto di connessione, qualificabile come rapporto di agevolazione, tra la struttura associativa mafiosa e l'associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti, attraverso indici di collegamento che conducano alla qualificazione del rapporto come creazione di un sistema di vantaggio per l'operatività dell'associazione mafiosa”.


IL CASO

In primo grado di giudizio, sulla scorta delle risultanze istruttorie veniva accertata l’esistenza di due gruppi associativi: uno dedito all'acquisto e cessione di stupefacenti, operante in un territorio circoscritto e l'altro operante anche in differente territorio ed affiliato ad un clan camorristico.

La Corte d’Appello, contrariamente al giudice di primo grado, che ne aveva escluso la ricorrenza, ha ritenuto sussistente sia l'aggravante della disponibilità di armi, di cui all'art. 74, comma 4 d.P.R. 309/1990, sia l’aggravante di cui all'art. 416 bis 1, c.p., nel duplice connotato dell'impiego del metodo mafioso e dell'agevolazione del clan camorristico.

Le difese hanno proposto ricorso per Cassazione, lamentando, tra gli altri motivi, violazione di legge per insussistenza delle aggravanti predette.


LA QUESTIONE

La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sulla configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 416 bis c. 1 c.p., nonché sull’aggravante armata ex art. 74, c. 4 d.P.R. 309/1990, pur ribadendo l’importanza di trovarsi di fronte alla c.d. “doppia conforme”, ipotesi in cui la struttura motivazionale della sentenza impugnata si salda a quella di primo grado, ha disposto l’annullamento con rinvio ad altra sezione, dovendo la Corte di merito verificare la ricorrenza del contributo del soggetto, in forza di un consapevole apporto, alla vita ed operatività dell'associazione sulla base di elementi sintomatici della sussistenza e permanenza del vincolo associativo.

Evidenziando la necessità di provare, non solo un generico aiuto prestato per le attività di spaccio ma, ai fini della configurabilità del reato associativo, la sussistenza di un accordo criminoso che contempli la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti, con permanenza del vincolo associativo tra i partecipanti, i quali, anche al di fuori dei singoli reati programmati assicurino la propria disponibilità duratura ed indefinita nel tempo al perseguimento del programma del sodalizio.

In ordine all’aggravante armata, la Suprema Corte ha ritenuto che gli elementi valorizzati nella sentenza impugnata non possiedano il carattere di univocità e concludenza necessario per ritenere provata la consapevolezza di taluno dei sodali circa la disponibilità di armi in capo all’associazione.


LA SOLUZIONE

In relazione all’aggravante di cui all’art. 416 bis c. 1 c.p., l’accertamento dell’elemento soggettivo del delitto dei sodali aderenti al gruppo associativo dedito al narcotraffico, nelle forme del dolo intenzionale, deve essere preceduto dall’accertamento dell’elemento oggettivo da cui deve evincersi la capacità di agevolare, almeno potenzialmente, l'associazione criminale mafiosa alla quale il gruppo dedito allo spaccio sia collegato e che non si esaurisca nella mera fornitura dello stupefacente, bensì in un effettivo collegamento che conduca alla qualificazione del rapporto come creazione di un sistema di vantaggio per l'operatività dell'associazione mafiosa.

Con riferimento all'aggravante di cui all'art. 74, comma 4, d.P.R. 309/1990, la Corte ha richiamato il principio secondo cui, in tema di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti, tale aggravante può essere riconosciuta in capo ai partecipi del sodalizio solo se può postularsi una loro colpevolezza anche in relazione a tale aspetto, che richiede ex art. 59 c.p., quantomeno un coefficiente di prevedibilità concreta da parte loro della disponibilità delle armi da parte dell’associazione.


Segnalazione a cura di Marilena Sanfilippo




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