LA MASSIMA
In tema di obblighi di assistenza familiare, l’inadempimento parziale alla corresponsione dell’assegno di mantenimento, non esclude di diritto l’applicabilità dell’art 131-bis c.p.; al contrario, occorre approfondire e valutare le specifiche circostanze e caratteristiche della fattispecie concreta. In particolare, la durata temporale dell’inadempimento, la prova dell’assolvimento successivo dell’obbligazione e il sostegno economico diretto della prole costituiscono elementi tipizzanti la particolare tenuità del fatto, con conseguente applicazione della causa di non punibilità ex art 131-bis c.p.
IL CASO
La questione oggetto della sentenza in esame ha ad oggetto una pronuncia con cui la Corte d’Appello ha ribadito la responsabilità dell’imputato in ordine al reato di cui all’art 570-bis c.p.
La contestazione per la quale l’imputato ha riportato condanna, riguarda l’inadempimento parziale al versamento dell’assegno di mantenimento, stabilito dal Giudice a seguito di separazione personale dalla moglie. La Corte d’Appello si è limitata ad eliminare dalla pena congiunta quella detentiva.
Nonostante dalle risultanze probatorie emergesse la scarsa gravità della condotta, i giudici di seconda istanza non le hanno ritenute decisive ai fini del proscioglimento ma unicamente per la condanna ad una pena più mite. L’imputato ricorreva in Cassazione per violazione di legge e vizi di motivazione in riferimento agli artt. 47, 570-bis, 131-bis c.p., e per vizio di motivazione riguardante il risarcimento danni liquidato alla parte civile costituita.
LA QUESTIONE
I motivi del ricorso in Cassazione presentato dall’imputato hanno ad oggetto l’errata applicazione dell’art 570-bis da parte della Corte d’Appello, che avrebbe erroneamente considerato come inadempimento dell’obbligazione, il versamento di somme inferiori a quelle dovute dal ricorrente, non valutando il periodo di permanenza della prole presso di lui.
Il ricorrente mediante prove documentali sosteneva di aver sempre adempiuto i propri obblighi versando l’assegno, riducendolo unicamente nel periodo in cui ha ospitato i figli presso la sua abitazione provvedendo direttamente alle loro esigenze. Inoltre, contestava la mancata applicazione dell’art 131-bis, motivata esclusivamente con il carattere abituale della condotta contestata, in assenza di reali valutazioni ed accertamenti riguardanti le peculiarità della fattispecie.
In merito alla liquidazione del danno riconosciuto alla parte civile, si contestava la mancanza di prove circa la sussistenza del danno morale.
LA SOLUZIONE
La Corte ha accolto il ricorso e conseguentemente annullato la sentenza rinviando ad altra sezione della Corte territoriale per un nuovo giudizio. Benché non fosse censurabile la presenza astratta di tutti gli elementi costitutivi del reato addebitato, i Giudici di legittimità hanno accolto il secondo motivo di ricorso concernente l’applicazione dell’art 131-bis c.p.
Le peculiarità del caso concreto, non sufficientemente considerate dai Giudici d’Appello, costituiscono parametri necessari per verificare l’applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Nello specifico occorreva necessariamente valutare: il limitato arco temporale dell’inadempimento, la prova del parziale adempimento e il sostegno economico diretto in favore dei minori. Dalla considerazione di tali circostanze emerge l’inoffensività della condotta dell’imputato, che seppur decurtando l’importo dell’assegno di mantenimento, ha contestualmente soddisfatto le esigenze dei minori in via diretta.
L’accoglimento di tale motivo ha comportato l’assorbimento del vizio concernente il danno riconosciuto alla parte civile, dato che la declaratoria di particolare tenuità del fatto non consente di pronunciarsi in merito alla domanda di danni proposta dalla parte civile.
Pertanto la rivalutazione di tali elementi di fatto, non rientrante nei poteri della Corte Suprema, ha reso necessario l’annullamento con rinvio per un nuovo giudizio.
Segnalazione a cura di Pasquale Barile
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