Massima: La situazione di indigenza non è di per sé idonea ad integrare lo stato di necessità per difetto degli elementi di inevitabilità e attualità del pericolo, atteso che alle esigenze delle persone che versano in tale stato è possibile provvedere per mezzo degli istituti di assistenza sociale.
IL CASO Ritenuta colpevole in primo e secondo grado per i delitti di occupazione abusiva di un alloggio di edilizia residenziale pubblica e di danneggiamento aggravato del portone d’accesso all’unità immobiliare, l’imputata veniva condannata – previa concessione delle attenuanti generiche, ritenuta la continuazione ed applicata la diminuente per il rito – alla pena di quattro mesi di reclusione, condizionalmente sospesa nell’ipotesi in cui l’immobile abusivamente occupato fosse stato restituito entro 90 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza; inoltre l’imputata veniva condannata anche al risarcimento del danno cagionato alla costituita parte civile, con assegnazione di una provvisionale di euro tremila.
LA QUESTIONE Il difensore dell’imputata proponeva ricorso per Cassazione, deducendo la mancanza ovvero apparenza della motivazione della sentenza della Corte d’appello di Milano nella parte in cui disattendeva le censure di parte ricorrente in ordine alla ravvisabilità dell’esimente ex art.54 c.p., affermando che lo stato di indigenza e la presenza di figli minori sono condizioni comuni anche ad altri nuclei in attesa di assegnazione di un alloggio popolare.
LA SOLUZIONE
La Corte di Cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il motivo di ricorso concernente il mancato riconoscimento dell’esimente ex art.54 c.p., rilevando come la Corte territoriale avesse esaustivamente evaso le doglianze difensive con riferimento a taluni dati emersi incontrovertibilmente nel corso del giudizio di merito: la ultra quinquennale protrazione dell’occupazione abusiva dell’immobile da parte dell’imputata, il difetto di emergenze a sostegno di una protratta condizione di indigenza, la pregressa di disponibilità di soluzioni alloggiative alternative presso congiunti. A tali rilievi, la Suprema Corte – ribadendo l’orientamento giurisprudenziale già emerso (cfr. Sez. VI, n.27049 del 19/03/2008, Niang, Rv. 241014; Sez. V, n.3967 del 13/07/2015, Petrache, Rv. 265888; Sez. III, n.35590 dell’11/05/2016, Mbaye, Rv. 267640) – aggiunge una ulteriore considerazione che vale a confermare la sentenza della Corte d’Appello di Milano: la situazione di indigenza non è di per sé idonea ad integrare lo stato di necessità per difetto degli elementi di inevitabilità e attualità del pericolo, atteso che alle esigenze delle persone che versano in tale stato è possibile provvedere per mezzo degli istituti di assistenza sociale.
Segnalazione a cura di Claudia Carozza
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