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Diritto Penale

APPROPRIAZIONE INDEBITA - Cass. Pen., Sez. II, Sentenza n. 15735 del 20.05.2020


LA MASSIMA

Il delitto di appropriazione indebita è reato istantaneo che si consuma con la prima condotta appropriativa, nel momento in cui l'agente compie un atto di dominio sulla cosa con la volontà espressa o implicita di tenere questa come propria, con la conseguenza che il momento in cui la persona offesa viene a conoscenza del comportamento illecito è irrilevante ai fini della individuazione della data di consumazione del reato e di inizio della decorrenza del termine di prescrizione. (Fattispecie in cui l’imputato viene condannato per appropriazione indebita di un'autovettura noleggiata per la durata di un mese e poi non restituita).


IL CASO

Con sentenza del 9 maggio 2017, la Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Arezzo, che aveva condannato l’imputato alla pena ritenuta di giustizia, in quanto ritenuto responsabile in relazione all'appropriazione indebita di un'autovettura Saab noleggiata per la durata di un mese e poi non restituita, nonostante le formali diffide ricevute.

Avverso detta sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione.

Più specificamente, con unico motivo di ricorso, il predetto ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione per essersi determinata la competenza territoriale in considerazione del luogo ove l'imputato era residente e non già in considerazione luogo di consumazione del reato, in quanto non si era considerato che il contratto di noleggio dell'autovettura era stato stipulato a Chianciano Terme (SI) e l'autovettura rinvenuta e posta in sequestro a Montelcino (SI).


LA QUESTIONE

Nell’esaminare la questione in punto di diritto, la Corte di Cassazione dichiara infondato il ricorso, giacché la sentenza impugnata ha individuato la competenza territoriale nel luogo di residenza dell’imputato non già in virtù della regola suppletiva di cui al secondo comma dell'art. 9 cod. proc. Pen., bensì sul rilievo che, essendo stato esercitato il possesso dell'autovettura nel luogo di residenza del ricorrente, doveva ritenersi realizzata nello stesso luogo anche la condotta appropriativa.

A tal riguardo, la Seconda Sezione precisa che il delitto di appropriazione indebita è reato istantaneo che si consuma con la prima condotta appropriativa, nel momento in cui l'agente compie un atto di dominio sulla cosa con la volontà espressa o implicita di tenere questa come propria, con la conseguenza che il momento in cui la persona offesa viene a conoscenza del comportamento illecito è irrilevante ai fini della individuazione della data di consumazione del reato e di inizio della decorrenza del termine di prescrizione.


LA SOLUZIONE

La Suprema Corte, individuando il momento consumativo del reato di appropriazione indebita in quello della interversione del titolo del possesso, ritiene infondato il motivo del ricorso.

Pertanto, la Corte, in virtù del principio testè enucleato, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.


Segnalazione a cura di Vittorio La Battaglia.




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