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Diritto Penale

671 cpp - CONTINUAZIONE - Cass., Sez. II, 17 giugno 2020, n. 18471.

MASSIMA

“L'eccezione alla regola stabilita dall'art. 671 cod. proc. pen. sui poteri del giudice dell'esecuzione in materia di esecuzione, non può essere oggetto di interpretazione estensiva, (…) atteso che il legislatore, per come si evince dal tenore della prima parte dell'art. 671 comma 1 cod. proc. pen., ha inteso affidare al giudice dell'esecuzione ampio margine di valutazione della sussistenza dell'identità del medesimo disegno criminoso tra tutti i reati oggetto delle intervenute sentenze o decreti penali irrevocabili, sicché se la valutazione, operata in una delle sentenze concluse, di esclusione dell'esistenza del presupposti di applicazione della disciplina della continuazione non comprendeva tutti i reati oggetto poi dell'istanza introduttiva del condannato dinanzi al giudice dell'esecuzione, questi è tenuto a svolgere una nuova valutazione omnicomprensiva”.


IL CASO

Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Cassazione chiarisce che il giudizio di esclusione della continuità tra due reati, compiuto dal Giudice di cognizione, non preclude al Giudice dell’esecuzione di compiere una diversa valutazione sull’applicabilità della disciplina di cui all’art. 81 c.p. tra le fattispecie su cui il Giudice di cognizione si è già pronunciato e altri reati, accertati con diverse sentenze o decreti divenuti irrevocabili.

La pronuncia in esame prende le mosse da un ricorso dell’imputato avverso una sentenza del Tribunale di Napoli che ha ritenuto di non poter applicare la disciplina della continuità tra il reato di ricettazione, giudicato con sentenza divenuta irrevocabile in data 19/03/2018 (Sub 1) e i reati di evasione e furto, giudicati con sentenza divenuta definitiva in data 01/02/2018 (Sub 2).

La ragione di tale decisione risiede sulla impossibilità di valutare la sussistenza del medesimo disegno criminoso tra i suddetti reati stante la pregressa decisione, compiuta dal giudice di cognizione Sub 2), di escludere la continuità tra il reato di furto ed evasione, in ragione della diversità del bene giuridico protetto dalle due norme incriminatrici.

Tale impossibilità, secondo il Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Napoli, si evince dell’art. 671, comma 1, c.p.p.

Per tale ragione, lo stesso si è limitato a evidenziare che, nonostante i reati in oggetto fossero stati commessi in un lasso temporale abbastanza circoscritto, deve escludersi il vincolo della continuazione tra il reato di ricettazione e quello di furto dal momento che quest’ultimo è stato integrato nell’ambito della commissione di un altro reato, quello di evasione, oggettivamente diverso dai reati contro il patrimonio.


LA QUESTIONE

Ad avviso del ricorrente, l’esclusione interna del medesimo disegno criminoso tra i reati di furto ed evasione da parte del Giudice di cognizione nell’ambito della sentenza Sub. 2) non impedisce al Giudice dell’esecuzione di esprimere un giudizio relativo alla sussistenza del vincolo di continuazione tra i reati di cui agli artt. 648 e 624 c.p., giudicati nelle sentenze Sub.1) e Sub.2)

Secondo la difesa, infatti, le valutazioni del Giudice dell’esecuzione s’inseriscono in un compendio argomentativo completamente diverso rispetto a quello che ha portato il Giudice Sub 2) ad assumere la sua decisione.


LA SOLUZIONE

L’art. 671 c.p.p. stabilisce che il Giudice dell’esecuzione può riconoscere in executivis il vincolo della continuazione tra più sentenze o decreti divenuti irrevocabili e pronunciati, nell’ambito di diversi procedimenti, nei confronti della medesima persona.

Nell’accogliere la censura proposta dalla difesa, la Suprema Corte muove dall’assunto che il riconoscimento in sede esecutiva del vincolo della continuazione impone una riconsiderazione generale dei fatti già giudicati, il tutto con un ampio margine di discrezionalità.

Nel caso di specie, il giudice Sub 2) aveva svolto una valutazione limitata ai soli reati di furto ed evasione.

Il Giudice dell’esecuzione, a fronte di una specifica richiesta di valutazione omnicomprensiva in ordine alla sussistenza del vincolo di continuazione tra i reati di ricettazione, furto ed evasione, avrebbe dovuto svolgere una valutazione tesa a verificare, con l’ausilio di diversi indici rilevatori quali la vicinanza cronologica dei diversi episodi criminosi e la particolare tipologia dei reati in esame, la sussistenza del medesimo disegno criminoso tra i tutti i reati summenzionati.

In tale prospettiva, il limite stabilito dall’art. 671 c.p.p. nella parte in cui stabilisce che la valutazione del Giudice di cognizione è preclusiva non può essere oggetto d’interpretazione estensiva.

Sulla scorta di tali argomentazioni e considerazioni, la Corte ritiene insufficiente la motivazione espressa dal Giudice dell’esecuzione il quale, interpretando in maniera erroneamente impediva la norma di cui all’art. 671 c.p.p., ha escluso la continuità tra i beni basandosi esclusivamente sulla diversità del bene giuridico tutelato dalle diverse norme incriminatrici.

In conclusione, la Corte annulla la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli in diversa composizione.


Segnalazione a cura di Vincenzo Minunno





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