MASSIMA:
“Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 624 bis cod. pen., rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale.(Fattispecie in materia di responsabilità per il reato di furto in abitazione perché l’imputato si era impossessato di cose custodite in un'imbarcazione ormeggiata nel porto. Nella specie, trattavasi di cabinati di non insignificanti dimensioni, muniti di tutte le comodità necessarie per il soggiorno e per la vita stanziale delle persone, in sostanza equivalenti ad una "seconda casa" per le vacanze o per il tempo libero).
CASO
Con la pronuncia in oggetto la Quarta Sezione penale della Corte di è intervenuta nel chiarire la nozione di “privata dimora” ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 624 bis cod. pen.
Più in particolare, la vicenda oggetto di pronuncia verteva sul ricorso avanzato dall’imputato avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova che ne confermava la condanna per il reato di furto in abitazione; segnatamente, le condotte dell’imputato erano consistite nell’ essersi impossessato di svariati oggetti (videocamera, sistema gps, binocolo con videocamera, zainetto, denaro) custoditi in un’imbarcazione ormeggiata nel porto di Genova.
QUESTIONE
Secondo la difesa, tuttavia, la sentenza di secondo grado va considerata nulla per violazione degli articoli 624-bis, 624 e 625, comma 1, n. 7, cod. pen., in particolare per mancata enunciazione delle ragioni per cui, disattendendo la questione posta dalla difesa, ha ritenuto che un furto di oggetti su imbarcazione ormeggiata presso la marina di un porto debba qualificarsi come furto in abitazione e non sia, invece, da considerarsi alla stregua di un furto all'interno di un'autovettura parcheggiata in un luogo privato, pertinenziale all'abitazione.
SOLUZIONE
La linea difensiva, tuttavia, non trovava accoglimento da parte dei Giudici di Legittimità, che dichiaravano il ricorso infondato.
Nel ribadire il consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di “privata dimora”, infatti, la Corte sostiene che la valutazione in ordine alla predetta nozione sia stata correttamente incentrata dai giudici di secondo grado sul concetto di luogo in cui si svolgono, anche in maniera transitoria e contingente, atti della vita privata. In particolare, le imbarcazioni oggetto del caso di specie sono munite di cabinati di “non insignificanti dimensioni”, corredati di tutte le comodità necessarie per il soggiorno e per la vita stanziale delle persone. In tal senso, tali imbarcazioni vanno correttamente parificate a “seconde abitazioni per vacanze” o per il tempo libero, trattandosi di luoghi in cui gli utilizzatori svolgono attività strettamente private. A ciò si aggiunga che, come richiesto da costante giurisprudenza sul punto, ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 624 bis cod. pen. rientrano nella nozione di privata dimora tutti quei luoghi in cui, oltre a svolgere, anche in maniera temporanea, atti della vita privata, si può esercitare un potere escludente nei confronti dei terzi, essendo necessario il consenso dell’avente diritto per farvi ingresso.
Nel caso di specie, quindi, le imbarcazioni corredate di cabinati vivibili, assimilabili a “case vacanze”, devono essere correttamente inserite tra i luoghi da considerarsi “privata dimora” ai fini dell’integrazione della fattispecie ex art. 624 bis cod. pen.
Segnalazione a cura di Marialetizia Modugno.
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