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Diritto Penale

624 bis - PRIVATA DIMORA - Cass. IV Sez. 29/10/2020, n. 29951/2020

MASSIMA

"Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 624-bis c.p., rientrano nella nozione di privata dimora i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare. La disciplina dettata dall'art. 624-bis c.p. è pertanto estensibile ai luoghi di lavoro soltanto se essi abbiano le caratteristiche proprie dell'abitazione."


IL CASO

Con ordinanza, il Tribunale, in funzione di giudice del riesame, ha rigettato il ricorso proposto ai sensi dell'art. 309 c.p.p. dagli indagati avverso l'ordinanza del G.I.P. di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, in relazione al reato di cui all'art. 624 bis c.p..

Il Tribunale del riesame ha ritenuto corretta la qualificazione giuridica del reato di cui all'art. 624 bis c.p. ed ha considerato gli arresti domiciliari l'unica misura cautelare idonea a salvaguardare le esigenze cautelari.

Gli indagati, a mezzo dei rispettivi difensori, ricorrono per Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame, adducendo distinti motivi di doglianza, tra i quali rileva in questa sede la qualificazione giuridica del reato contestato e la nozione di privata dimora.


LA QUESTIONE

La questione oggetto della sentenza attiene alla qualificazione giuridica del reato da ascrivere agli indagati.

In particolare, la Corte è chiamata a chiarire la configurabilità del reato di furto in abitazione, di cui all'art. 624 bis c.p., per cui è necessario richiamare la nozione di privata dimora.

Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Sez. Un. 23/03/2017, n. 31345) e della successiva giurisprudenza, che ha seguito tale indirizzo, ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 624-bis c.p., rientrano nella nozione di privata dimora i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale, e che non siano aperti al pubblico, né accessibili a terzi senza il consenso del titolare. Si è altresì precisato che, pertanto, la disciplina dettata dall'art. 624-bis c.p. è estensibile ai luoghi di lavoro soltanto se essi abbiano le caratteristiche proprie dell'abitazione.

Il Tribunale del riesame ha interpretato la giurisprudenza, ritenendo che gli indagati avessero violato una privata dimora, desumendo la sussistenza dell'elemento specializzante dalle generali (e presunte) caratteristiche dell'edificio dove erano penetrati i correi, pur senza descrivere in concreto le attività effettivamente compiute all'interno del locale indicato e, conseguentemente, non chiarendo se esse potessero essere stabilmente riferibili alla vita privata.


LA SOLUZIONE

Per quanto attiene alla nozione di privata dimora e alla configurabilità del reato di cui all' art. 624 bis c.p., la Suprema Corte ritiene di dover condividere i principi espressi dalla precedente giurisprudenza, rispetto ai quali la decisione del Tribunale del Riesame non appare conforme.

Occorre premettere che la corretta individuazione della privata dimora, quale elemento specializzante della disposizione di cui all'art. 624 bis c.p., consente di distinguere quest'ultima dal reato di furto, di cui all'art. 624 c.p.

Orbene, la Suprema Corte richiama i principi già espressi dalla giurisprudenza passata, ribadendo i presupposti che consentono di individuare i casi in cui sussiste l'elemento specializzante della privata dimora. In particolare, viene accolto l'orientamento delle Sez. Un. 31343/2017, ritenendo che è configurabile il reato di furto in privata dimora ex art. 624 c.p. quando l'azione delittuosa venga posta in essere in luoghi di lavoro che abbiano le caratteristiche dell'abitazione. L'azione deve essere posta in essere in un'area riservata alla sfera privata della persona offesa, essendo essenziale l'apprezzamento del luogo di commissione del furto, poichè la tutela rafforzata, di cui all'art. 624 bis c.p., non può essere estesa indistintamente a tutti i luoghi di lavoro, dovendosi circoscrivere l'ambito di operatività della disposizione ai soli luoghi che presentino le caratteristiche dell'abitazione.

Condividendo tale orientamento, la Corte ritiene che nel caso in esame non sussista l'elemento specializzante della privata dimora e pertanto accoglie il motivo di censura e annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla qualificazione giuridica del reato contestato.


Segnalazione a cura di Flavia De Grazia



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