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Diritto Penale

586 cp - ELEMENTO SOGGETTIVO - Cass. pen., III Sez., 21 ottobre 2020, n. 31746

LA MASSIMA

“In tema di morte o lesioni come conseguenza di altro delitto, la morte del soggetto assuntore di sostanza stupefacente è imputabile alla responsabilità del soggetto cedente, sempre che sussista congiuntamente al nesso di causalità materiale anche la colpa in concreto in ragione della violazione di una regola precauzionale (distinta dalla norma che criminalizza la condotta di cessione) e della prevedibilità ed evitabilità dell’evento, da valutarsi in considerazione dell’agente modello razionale, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto conosciute o conoscibili dall’agente reale”.

IL CASO

In primo e secondo grado è stata affermata la responsabilità dell’imputato ricorrente, cui era contestato, al capo 1), il delitto ex art. 73 comma 1 D.P.R. 309/1990 per aver ceduto, in plurime occasioni, sostanza stupefacente del tipo eroina a tre soggetti; al capo 2), invece, era contestato il delitto ex artt. 110, 586 c.p. perché, in concorso con altra persona, l’imputato cedeva sempre sostanza stupefacente del tipo eroina, concorrendo a cagionare la morte di una giovane donna per overdose.

Avverso sentenza di appello ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, contestando la decisione in relazione alla valutazione del quadro probatorio in relazione alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato.


LA QUESTIONE

La Corte di Cassazione è chiamata a pronunciarsi in merito all’elemento soggettivo del delitto ex art. 586 c.p., con particolare riferimento alla prevedibilità dell’evento più grave e alla rilevanza della condotta illecita base ai fini dell’affermazione della responsabilità per la morte o le lesioni derivatene.


LA SOLUZIONE

La Corte afferma che la responsabilità di chi abbia ceduto le sostanze stupefacenti può sussistere solo quando sia accertata la sussistenza del nesso di causalità tra la cessione e l’evento morte o lesioni, non interrotto da eventi eccezionali sopravvenuti.

Sul piano soggettivo, occorre inoltre che il reo abbia violato una regola cautelare diversa alla norma della legge sugli stupefacenti che punisca il delitto base e che sia diretta in modo specifico a prevenire la morte o le lesioni personali; tale requisito si traduce nella prevedibilità ed evitabilità in concreto dell’evento, secondo un parametro ex ante, sulla base del comportamento che sarebbe stato tenuto dall’agente modello, tenendo conto di tutte le circostanze della concreta e reale situazione di fatto.

Si dovrà, cioè, verificare se dal punto di vista dell’agente modello, nella situazione concreta, risultava prevedibile l’evento morte come conseguenza dell’assunzione, da parte di un soggetto terzo, di una determinata dose di sostanza stupefacente.

Pertanto, deve escludersi la responsabilità del cedente per la morte del cessionario nelle ipotesi in cui la morte risulti in concreto imprevedibile, in quanto verificatasi per effetto di fattori non noti ovvero non conoscibili dal cedente.

Sulla scorta di tali principi, come affermati dalle Sezioni Unite nel 2009, la Corte ha annullato la sentenza impugnata.


Segnalazione a cura di Alessandra Sarmentino




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