IL DISPOSITIVO
“La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 131-bis del codice penale, inserito dall’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28, recante «Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67», nella parte in cui non consente l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai reati per i quali non è previsto un minimo edittale di pena detentiva".
IL CASO
Il Tribunale ordinario di Taranto ha sollevato una questione di legittimità costituzionale dell’art. 131-bis c.p. in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma della Costituzione, nella parte in cui non consente l’applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto al reato di ricettazione nella forma attenuata di particolare tenuità, previsto dall’art. 648, secondo comma, c.p., in ragione del massimo edittale della pena detentiva, pari a sei anni di reclusione.
Ad avviso del rimettente vi sarebbe contrasto con l’articolo 3 della Costituzione in quanto è irragionevole che la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. non possa trovare applicazione a fronte di ipotesi di reato prive di un minimo edittale e che quindi ricomprendono fattispecie di lieve offensività, a fronte della piena operatività della norma per i reati di furto, danneggiamento e truffa che hanno una pena minima di sei mesi di reclusione, «maggiore di ben dodici volte la pena minima prevista dal codice penale in riferimento al delitto di ricettazione attenuata».
Vi sarebbe poi contrasto con l’art. 27, terzo comma, Cost., «atteso che la palese disparità di trattamento in parola è idonea a frustrare le esigenze rieducative correlate al trattamento sanzionatorio».
LA QUESTIONE
La «particolare tenuità del fatto» di cui all’art. 648, secondo comma, cod. pen. non è elemento costitutivo di un reato autonomo rispetto alla ricettazione base di cui all’art. 648, primo comma, cod. pen., bensì una circostanza attenuante speciale.
Per effetto del quinto comma dell’art. 131-bis cod. pen., la particolare tenuità del fatto quale attenuante della ricettazione, come definita dall’art. 648, secondo comma, cod. pen., potrebbe concorrere a integrare l’esimente di cui al medesimo art. 131-bis, qualora, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., l’offesa sia di particolare tenuità e il comportamento risulti non abituale.
Ma per effetto del quarto comma dell’art. 131-bis cod. pen. detta causa di non punibilità non può trovare applicazione in rapporto alla ricettazione attenuata di cui al secondo comma dell’art. 648 cod. pen., poiché l'articolo in questione fissa un massimo edittale di pena detentiva pari a sei anni di reclusione, quindi superiore al limite di cinque anni previsto per l'applicazione della causa di non punibilità.
LA SOLUZIONE
Come già affermato in altra occasione (sentenza n. 207 del 2017), la Corte osserva che la mancata previsione di un minimo edittale di pena detentiva e quindi l’operatività del minimo assoluto di quindici giorni stabilito per la reclusione dall’art. 23, primo comma, c.p. appare sintomatica della particolare tenuità del fatto commesso.
L’opzione del legislatore di consentire l’irrogazione della pena detentiva nella misura minima assoluta rivela infatti che possono rientrare nella sfera applicativa della norma incriminatrice anche condotte di più tenue offensività.
Rispetto a queste ultime è dunque manifestamente irragionevole l’aprioristica esclusione dell’applicazione dell’esimente di cui all’art. 131-bis cod. pen., quale discende da un massimo edittale superiore ai cinque anni di reclusione.
In particolare, si legge nelle motivazioni, che il carattere generale dell’esimente di particolare tenuità di cui all’art. 131-bis cod. pen. non permette “di rinvenire nel sistema un ordine di grandezza che possa essere assunto a minimo edittale di pena detentiva sotto il quale l’esimente stessa potrebbe applicarsi comunque, a prescindere cioè dal massimo edittale.
La stessa pena minima di sei mesi di reclusione, prevista per i reati menzionati dal giudice a quo come tertia comparationis, cioè furto, danneggiamento e truffa (artt. 624, primo comma, 635, primo comma, e 640, primo comma, cod. pen.), non è generalizzabile, neppure all’interno della categoria dei reati contro il patrimonio, ove solo si consideri la poliedricità del delitto di ricettazione”.
Solo il legislatore può fissare un minimo di portata generale, al di sotto del quale l’applicazione dell’esimente di cui all’art. 131-bis cod. pen. non venga preclusa dall’entità del massimo edittale.
Nel caso di specie, mancando un minimo di pena detentiva per il reato di ricettazione di particolare tenuità, è stato applicato il minimo assoluto di cui all’art. 23, primo comma, c.p., pari a 15 giorni di reclusione.
Se la condotta appare quindi caratterizzata da una minima offensività, non si comprende perché debba precludersi l’applicazione dell’esimente di cui all’art. 131-bis cod. pen.
Si tratta di una preclusione irragionevole che si pone in contrasto con l’art. 3 Cost.
Per tale ragione, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 131-bis cod. pen., nella parte in cui non consente l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai reati per i quali non è previsto un minimo edittale di pena detentiva. Fermo restando che, nell’ipotesi di ricettazione attenuata ex art. 648, secondo comma, cod. pen., e in ogni altra ipotesi di reato privo di un minimo edittale di pena detentiva, l’esimente non potrà essere riconosciuta “quando la valutazione giudiziale di cui all’art. 133, primo comma, cod. pen. sia negativa per l’autore del fatto o la condotta di questi risulti abituale ovvero, ancora, quando ricorra una fattispecie tipica di non tenuità tra quelle elencate dal secondo comma dell’art. 131-bis cod. pen.”
Segnalazione a cura di Benedetta Mauro
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